Green Pass, sintesi del decreto-legge del 23 luglio 2021

Il 22 luglio il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha condiviso un nuovo decreto-legge di “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Il DL è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 23 luglio ed è entrato in vigore contestualmente.


Qui il Comunicato Stampa del Governo


Qui il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105


Di seguito, ne diamo una sintesi con i punti salienti:

Lo stato d’emergenza nazionale è ulteriormente prorogato al 31.12.2021


DAL 6 AGOSTO IL GREEN PASS È OBBLIGATORIO PER GLI UTENTI CHE DESIDERANO ACCEDERE AD UNA SERIE DI LUOGHI/ATTIVITÀ

A partire dal 6 agosto, la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) è richiesta, in Italia, per accedere ai seguenti luoghi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

La Certificazione Verde, inoltre, è già necessaria per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.


COME E DOVE REPERIRE IL GREEN PASS

La Certificazione Verde, digitale o stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code), viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute (AppIO), oppure presso farmacie e strutture sanitarie.


COSA ATTESTA IL GREEN PASS

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde Covid-19 si applica in “zona bianca”, ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Le Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde Covid-19 (verificare la normativa regionale o locale prima di intraprendere spostamenti o programmare soggiorni).


A CHI IL GREEN PASS NON È RICHIESTO

La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi, per età, dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.


TAMPONI A PREZZO CALMIERATO

Per l’effettuazione dei tamponi verrà stipulato un apposito protocollo d’intesa con strutture sanitarie e farmacie affinchè i costi siano contenuti.


 

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