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Etichettatura ambientale degli imballaggi, nuovi obblighi per le imprese Sanzioni fino a 40 mila euro in Italia e a 100 mila euro in Germania
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006), sono stati istituiti nuovi obblighi, a carico delle imprese, relativamente all’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevista dall’art. 219, comma 5 del D.Lgs 152/2006, in vigore, dopo due anni di proroghe.
La normativa, nell’attuazione dei principi di sostenibilità e circolarità dei processi economici, nasce dalla necessità di fornire agli utenti professionali e privati di merci e articoli imballati l’indicazione sul conferimento dei rifiuti di imballaggio nel corretto circuito di raccolta differenziata (carta, plastica, legno, vetro, metallo, tessile).
Webinar gratuito
Trattandosi di argomento complesso, il servizio Ambiente e Sicurezza propone un webinar gratuito per gli interessati venerdì 12 maggio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16-16.30.
È richiesta l’iscrizione QUI.
Gli adempimenti essenziali di detta normativa possono essere riassunti come segue:
- È fatto obbligo di apporre l’etichetta con le “informazioni ambientali” su ogni materiale di imballaggio (primario, secondario, e terziario), utilizzato per confezionare e proteggere qualsiasi tipologia di merce;
- Gli obblighi di etichettatura ricadono innanzitutto sui produttori di imballaggio, i quali devono provvedere a indicare o ad apporre, su ogni soluzione di imballaggio prodotta, la codifica alfanumerica che identifica il materiale specifico di cui è composto l’imballaggio (i codici sono definiti dalla Decisione 129/1997/CE, e il ricorso a tale codifica è obbligatorio);
- Quando un’impresa acquista, invece, imballaggi (ad es., scatole, cellophan, vaschette, bancali, buste, ecc..) per confezionare e spedire i propri articoli, deve verificare che gli imballaggi usati riportino la codifica del materiale di cui al punto 2; se gli imballaggi non riportano tale codifica, la merce così imballata NON può essere immessa sul mercato;
- Se sono presenti più soluzioni di imballaggio, bisogna verificare che tutte le scatole, le buste, gli involucri, ecc. riportino la rispettiva codifica;
- Se il prodotto è destinato all’acquisto da parte di “consumatori” finali, ovvero in caso di commercio B2C, oltre alla codifica, sull’etichetta deve comparire anche l’informazione per il corretto conferimento a raccolta differenziata (ad es., vetro, carta, plastica, legno).
In sostanza, alle imprese produttive che acquistano o usano imballaggi per proteggere, confezionare e spedire i propri prodotti/articoli, sono applicabili le seguenti nuove prassi procedurali:
- verificare l’affidabilità dei propri fornitori di imballaggio, in fatto di conformità alla norma suddetta;
- apporre le codifiche degli imballaggi sulle confezioni dei propri articoli, qualora tale obbligo non sia stato adempiuto dai fornitori, o in caso di importazioni di merci dall’estero per la rivendita in Italia;
- prestare attenzione che negli altri Paesi della UE vigono obblighi normativi diversi, rispetto all’Italia, per l’etichettatura e la gestione degli imballaggi a fine vita, e bisogna verificare di essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in tali Paesi prima di effettuare qualsiasi operazione di export;
- in particolare, per l’export in Germania è necessario iscriversi come impresa al Registro tedesco degli imballaggi (LUCID), pena l’impossibilità di vendere i propri prodotti in questo Paese;
- verificare la conformità dell’etichettatura dei vari packaging utilizzati alle norme vigenti in Italia e nella UE;
- verificare di dover essere nelle condizioni di partecipare obbligatoriamente ai sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio, previsti nei Paesi UE verso i quali sono esportate le proprie merci.
Le sanzioni in caso di mancata etichettatura possono comportare la comminazione di una sanzione amministrativa fino a 40.000 euro (in Italia); in Germania tra 100.000 e 200.00 euro e in Francia fino a 30.000 euro.
È necessario, pertanto, istituire un processo che valuti “caso per caso” in che modo tali requisiti normativi si applichino a ciascuna impresa, in funzione delle soluzioni di imballaggio che vengono da essa utilizzate, e dei Paesi di destinazione dei propri prodotti imballati.